Art. 3
In vigore dal 17 set 1990
1. Per garantire il conseguimento dell'obiettivo indicato all', possono venir decise, in conformità della procedura prevista dall', misure che integrino o adeguino le misure che formano oggetto della presente direttiva.
2. Tali integrazioni o adeguamenti devono essere intesi a garantire un'applicazione coerente della normativa agricola nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, che tenga conto della situazione specifica ivi esistente e delle particolari difficoltà per la cennata applicazione della normativa agricola.
Essi devono essere apportati nel rispetto dell'economia in generale e dei principi fondamentali della normativa agricola e delle disposizioni della presente direttiva.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono venir adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata alla stessa data, salvo nel caso di adeguamenti tecnici di natura permanente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2684:oj#art-3-34