Art. 1

In vigore dal 17 set 1990
In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3796/81, la Germania è autorizzata a concedere gli aiuti di cui al succitato paragrafo 1 alle organizzazioni di produttori, costituite sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo il 1o luglio 1990 e riconosciute entro un periodo di tre anni dalla data dell'unificazione tedesca; tali aiuti verranno erogati secondo le modalità seguenti: - l'importo degli aiuti per il primo, secondo e terzo anno non deve superare rispettivamente il 5 %, il 3 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata, connessa con l'azione dell'organizzazione di produttori; - gli aiuti non devono peraltro superare nel primo anno l'80 %, nel secondo anno il 70 % e nel terzo anno il 60 % delle spese di gestione sostenute dall'organizzazione di produttori; - possono essere versati anticipi forfettari sugli importi degli aiuti all'inizio dell'anno successivo al riconoscimento dell'organizzazione di produttori interessata; (=) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. - il saldo degli aiuti deve essere versato entro cinque anni dalla data di riconoscimento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/2684 | Portale Normativo