Art. 1

Nella direttiva 74/561/CEE è inserito il seguente articolo 5 bis:

In vigore dal 17 set 1990
(%) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18. (& ) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23. (() GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 101. ()) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8. «Articolo 5 bis 1. Le imprese di trasporto di merci su strada stabilite nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca almeno due anni prima dell'unificazione tedesca sono dispensate dall'obbligo di fornire la prova che esse soddisfano le disposizioni di cui all' ad esse relative. 2. Le imprese di trasporto di merci su strada stabilite nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel corso dei due anni precedenti l'unificazione tedesca devono soddisfare, anteriormente al 1o gennaio 1992, le disposizioni dell', paragrafo 3, lettera c) e dell', paragrafo 4.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/2684 — Nella direttiva 74/561/CEE è inserito il seguente articolo 5 bis: | Portale Normativo