Art. 3
In vigore dal 17 set 1990
Secondo la procedura prevista all', si può decidere di apportare alla regolamentazione comunitaria nei settori della politica commerciale e della politica agricola della pesca le integrazioni e gli adeguamenti strettamente necessari per garantire la concordanza tra detta regolamentazione e l'autorizzazione prevista all' e per definire ogni altra modalità d'applicazione necessaria. Tali misure devono rispettare l'economia generale e i principi fondamentali della regolamentazione in questione. Esse possono essere decise soltanto fino alla data di cui all', paragrafo 2. La loro applicazione è limitata alla stessa data.
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