Art. 4

In vigore dal 17 set 1990
1. La Commissione e la Repubblica federale di Germania si consultano in merito alle misure da adottare per evitare che il mantenimento di una regolamentazione non conforme al diritto comunitario in applicazione del presente regolamento comporti difficoltà. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio sul risultato di tali consultazioni. 2. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le sue conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate. 3. Le misure da predere sul piano comunitario, sulla base dei paragrafi 1 e 2, non possono oltrepassare i limiti delle proposte della Commissione di cui all'allegato. Esse vengono adottate secondo la procedura prevista all'.
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