Art. 7

In vigore dal 17 set 1990
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Le misure adottate a norma dell', paragrafo 1, dell' e dell', paragrafo 2 sono pubblicate senza indugio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS (1) Parere reso l'11 settembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 13 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 188 del 20. 7. 1990, pag. 1. ALLEGATO Proposta di REGOLAMENTO (CEE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . . relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Iugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1991 per tener conto dell'unificazione tedesca?ON> oe IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 113, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la tariffa doganale comune si applica di diritto al territorio della ex Repubblica democratica tedesca; considerando che la ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, l'URSS e la Iugoslavia numerosi accordi relativi allo scambio annuo di merci specifiche a dazio nullo in quantitativi massimi o fino a valori massimi; che la ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Cecoslovacchia, la Polonia e l'URSS trattati di cooperazione e investimento a lungo termine che, secondo i termini in essi definiti, daranno luogo a reciproche forniture di merci a dazio nullo ancora per molti anni; considerando che il primo tipo di accordi non verrà rinnovato dopo il 31 dicembre 1990; che il secondo tipo sarà rinegoziato a livello della Comunità, della Germania o di imprese private, ma questo processo di rinegoziato si protrarrà per qualche tempo; considerando che occorre pertanto attenuare, durante un periodo transitorio, gli effetti dell'unificazione tedesca sui due tipi di accordi, onde evitare gravi ripercussioni per le imprese situate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in Bulgaria, in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Polonia, in Romania, in URSS e in Iugoslavia poiché la stabilità economica di questi paesi potrebbe risentirne; considerando che per le ragioni indicate è opportuno sospendere temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune a favore dei prodotti originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Romania, dell'URSS e della Iugoslavia, oggetto degli accordi sopracitati tra la ex Repubblica democratica tedesca e detti paesi, fino ai quantitativi o valori massimi ivi menzionati; considerando che le finalità della politica agraria comune indicate all'articolo 39 del trattato consentono di applicare i principi definiti dal presente regolamento soltanto per i prodotti soggetti contemporaneamente a un dazio doganale e ad un regime di prezzi di riferimento o di prezzi minimi; considerando che, date le speciali circostanze dell'unificazione tedesca, è opportuno limitare la suddetta sospensione dei dazi ai prodotti interessati soltanto nella misura in cui sono immessi in libera pratica nel territorio della ex Repubblica democratica tedesca; considerando che occorre prendere disposizioni onde determinare l'origine delle merci che beneficiano della sospensione dei dazi; considerando che, per sottolineare il carattere transitorio di queste misure, è opportuno limitarne l'applicabilità fino al 31 dicembre 1991 con possibilità di rinnovo per un altro anno; considerando che è opportuno prevedere disposizioni speciali, nonché la relativa procedura di attuazione, per l'eventualità che la sospensione temporanea dei dazi provochi o minacci di provocare grave pregiudizio ad un settore dell'industria comunitaria, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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