Art. 1
In vigore dal 17 set 1990
1. A decorrere dalla data dell'unificazione tedesca e fino al 31 dicembre 1991 i dazi della tariffa doganale comune e qualsiasi tassa di effetto equivalente, fatta eccezione per i dazi antidumping, sono sospesi per i prodotti originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Iugoslavia ai quali si applicano gli accordi elencati negli allegati I e II, conclusi tra detti paesi e la ex Repubblica democratica tedesca e che comportano obblighi o raccomandazioni di acquisto da parte di quest'ultima, per i quantitativi e i valori fissati nei medesimi accordi.
Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato, il primo comma si applica unicamente ai prodotti soggetti a un dazio doganale e ad un regime di prezzi di riferimento o di prezzi minimi; detto regime deve essere effettivamente rispettato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a condizione che:
- la messa in libera pratica dei prodotti in questione avvenga sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, e che i prodotti siano ivi consumati o soggetti ad una trasformazione che conferisca loro origine comunitaria,
- a sostegno della dichiarazione per l'immissione in libera pratica sia esibita una licenza, rilasciata dalle competenti autorità tedesche e attestante che i prodotti in questione sono ammessi a beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1.
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