Art. 5

In vigore dal 17 set 1990
1. Le modalità d'applicazione previste agli del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all' della direttiva 90/476/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo (2). 2. Tuttavia, le modalità d'applicazione relative ai mercati agricoli e della pesca sono adottate secondo la procedura prevista all' del regolamento (CEE) n. 2060/90 del Consiglio, del 16 luglio 1990, relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca nei settori dell'agricoltura e della pesca (3).
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Art. 5 Regolamento (UE) 1990/2684 | Portale Normativo