Art. 3
In vigore dal 17 set 1990
1. Se la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all' arreca grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può ripristinare la normale aliquota del dazio per il prodotto in questione.
2. Si segue la procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio ($).
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