Art. 3
In vigore dal 17 set 1990
1. Le normative il cui mantenimento è autorizzato in applicazione dell' e le misure di controllo adottate a norma dell' sono notificate alla Commissione al più tardi alla data dell'unificazione tedesca.
2. La Germania presenta una relazione sull'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva in data 31 dicembre 1991 e 31 dicembre 1992. Tale relazione è trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2684:oj#art-3-14