Art. 2
In vigore dal 17 set 1990
La Germania adotta tutte le misure necessarie per garantire che i prodotti non conformi alle direttive comunitarie di cui all' non siano immessi sul mercato del territorio della Comunità diverso dal territorio della ex Repubblica democratica tedesca; tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell' A, e non dare luogo a controlli e formalità alle frontiere tra gli Stati membri.
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