Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 set 1990
La Germania adotta tutte le misure necessarie per garantire che i prodotti non conformi alle direttive comunitarie di cui all' non siano immessi sul mercato del territorio della Comunità diverso dal territorio della ex Repubblica democratica tedesca; tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell' A, e non dare luogo a controlli e formalità alle frontiere tra gli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2684:oj#art-2-13