Art. 4

In vigore dal 17 set 1990
Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, le misure sono decise secondo la procedura di cui all'articolo che prevede l'adozione delle modalità d'applicazione in una disposizione che rientri nel campo d'applicazione della presente direttiva.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1990/2684 | Portale Normativo