Art. 1

Qualità delle acque superficiali

In vigore dal 17 set 1990
1. In deroga alla direttiva 75/440/CEE del Consiglio (%) nonché alla direttiva 79/869/CEE del Consiglio (& ) , la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 31 dicembre 1995 come termine entro il quale devono essere rispettate le norme sulla qualità delle acque superficiali e i metodi di misura di riferimento e la frequenza dei campionamenti e delle analisi previsti dalle suddette direttive. 2. La Germania presenta alla Commissione, al più tardi entro il 31 dicembre 1992, un piano di risanamento ove indica le misure che intende adottare per raggiungere gli obiettivi delle direttive di cui al paragrafo 1 entro il termine indicato.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/2684 — Qualità delle acque superficiali | Portale Normativo