Art. 5
Uccelli selvatici
In vigore dal 17 set 1990
In deroga alla direttiva del Consiglio 79/409/CEE (§), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 31 dicembre 1992 come termine entro il quale devono essere introdotti gli obblighi di designazione e di informazione previsti dagli della suddetta direttiva.
Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca, la Germania identifica i territori che intende classificare come zone di protezione speciale.
(;) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.
($) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29.
(=) GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.
(%) GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49.
(& ) GU n. L 274 del 17. 10. 1984, pag. 11.
(() GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16.
()) GU n. L 158 del 25. 5. 1988, pag. 35.
( 7) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1.
(§) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.
In attesa dell'entrata in vigore delle misure di protezione ai sensi degli di detta direttiva, la Germania si accerta che il potenziale di conservazione di tali territori non subisce interventi da parte delle autorità pubbliche.
Storico versioni
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