Art. 10

Piombo contenuto nell'atmosfera

In vigore dal 17 set 1990
In deroga alla direttiva 82/884/CEE del Consiglio (=), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca: - il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo previsto all', paragrafo 1 della suddetta direttiva; - il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di informare la Commissione, di cui all', paragrafo 2 della direttiva; - il termine del 31 dicembre 1992 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di trasmettere alla Commissione i progetti relativi al miglioramento graduale della qualità dell'aria di cui all', paragrafo 3, prima frase della suddetta direttiva; - il termine del 1o luglio 1994 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di raggiungere i valori limite stabiliti nella direttiva all', paragrafo 3, terza frase.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1990/2684 — Piombo contenuto nell'atmosfera | Portale Normativo