Art. 14
Inquinamento causato dall'amianto
In vigore dal 17 set 1990
In deroga alla direttiva 87/217/CEE del Consiglio ()), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:
- il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi previsti all', paragrafo 1 della direttiva;
- il termine del 30 giugno 1993 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi previsti all', paragrafo 2 della direttiva.
(& ) GU n. L 87 del 27. 3. 1985, pag. 1.
(() GU n. L 42 dell'11. 1. 1987, pag. 43.
()) GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 40.
Storico versioni
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