Art. 8
Qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione
In vigore dal 17 set 1990
1. In deroga alla direttiva del Consiglio 80/779/CEE (¹²), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:
(;*) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.
(;¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.
(¹$) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.
- il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi di cui all', paragrafo 1 della suddetta direttiva;
- i termini rispettivamente del 31 dicembre 1991 e del 31 dicembre 1995 come termini entro i quali devono essere soddisfatti gli obblighi di cui all', paragrafo 2 della suddetta direttiva, le cui scadenze sono rispettivamente il 1o ottobre 1982 e il 1o aprile 1986.
Storico versioni
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