Art. 7

Qualità delle acque destinate al consumo umano

In vigore dal 17 set 1990
1. In deroga alla direttiva del Consiglio 80/778/CEE (;¹), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il termine del 31 dicembre 1995 come termine entro il quale devono essere soddisfatti gli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva. Tuttavia, la Germania si adopererà per raggiungere tale obiettivo sin dal 31 dicembre 1991. Qualora a tale data le norme di qualità di cui alla direttiva 80/778/CEE non siano state raggiunte, la Germania presenta immediatamente alla Commissione tutte le informazioni utili al riguardo, unitamente ad un piano di risanamento indicante le misure necessarie mediante le quali può garantirsi la conformità alle norme della direttiva, entro il 31 dicembre 1995.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1990/2684 — Qualità delle acque destinate al consumo umano | Portale Normativo