Art. 10 · Piombo contenuto nell'atmosfera

Art. 10

Piombo contenuto nell'atmosfera

In vigore dal 17 set 1990
In deroga alla direttiva 82/884/CEE del Consiglio (=), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca: - il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo previsto all', paragrafo 1 della suddetta direttiva; - il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di informare la Commissione, di cui all', paragrafo 2 della direttiva; - il termine del 31 dicembre 1992 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di trasmettere alla Commissione i progetti relativi al miglioramento graduale della qualità dell'aria di cui all', paragrafo 3, prima frase della suddetta direttiva; - il termine del 1o luglio 1994 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di raggiungere i valori limite stabiliti nella direttiva all', paragrafo 3, terza frase.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2684:oj#art-10-69