Art. 10
Piombo contenuto nell'atmosfera
In vigore dal 17 set 1990
In deroga alla direttiva 82/884/CEE del Consiglio (=), la Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:
- il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo previsto all', paragrafo 1 della suddetta direttiva;
- il termine del 31 dicembre 1991 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di informare la Commissione, di cui all', paragrafo 2 della direttiva;
- il termine del 31 dicembre 1992 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di trasmettere alla Commissione i progetti relativi al miglioramento graduale della qualità dell'aria di cui all', paragrafo 3, prima frase della suddetta direttiva;
- il termine del 1o luglio 1994 come termine entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo di raggiungere i valori limite stabiliti nella direttiva all', paragrafo 3, terza frase.
Storico versioni
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