Art. 5

In vigore dal 17 set 1990
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì . . . Per il Consiglio Il Presidente Progetto di PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del . . . relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S, vista la proposta della Commissione (;), visto il parere del Parlamento europeo ($), visto il parere del Comitato economico e sociale (=), considerando che la Commissione economica europea ha adottato un complesso di norme concernenti la tutela dell'ambiente; considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che è tuttavia necessario tenere in considerazione la particolare situazione di quel territorio per quanto concerne lo stato dell'ambiente; considerando che a tal fine è necessario consentire alla Germania di prevedere un termine speciale per rendere conformi con il diritto comunitario le regolamentazioni in vigore in detto territorio; considerando che le eventuali deroghe previste a tal fine devono avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; considerando che lo stato dell'ambiente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca impone uno sforzo notevole di risanamento al fine di rispettare le norme di qualità, i valori limite e gli altri obblighi di tutela dell'ambiente contenuti negli atti giuridici comunitari; considerando che il tempo necessario all'adeguamento dipende da un lato dalla situazione di partenza in tale territorio e dall'altro dalle misure necessarie a conformarsi agli obblighi comunitari; che pertanto non possono essere fissati termini uniformi; (;) . . . ($) . . . (=) . . . considerando che le misure da adottare nei diversi settori di cui alla presente direttiva spesso impongono non solo modifiche della produzione, ma anche la costruzione di nuovi impianti; che le suddette misure implicano l'esistenza di una struttura amministrativa adeguata e la creazione di reti di misurazione e di controllo; che, di conseguenza, è indispensabile prevedere termini di alcuni anni per giungere a una situazione di conformità con il diritto comunitario nel settore dell'ambiente; considerando che le informazioni disponibili sullo stato delle regolamentazioni e sulla situazione ambientale nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la natura degli adeguamenti né la portata delle deroghe e che, per poter tenere conto dell'evoluzione della situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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Art. 5 Regolamento (UE) 1990/2684 | Portale Normativo