REGIO DECRETO·n. 3036·7 luglio 1866
Per la soppressione delle Corporazioni religiose.
Vigente dal 14 dicembre 2009 38 articoli 10 vigenze storicizzate
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Art. 1EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. VITTORIO EMANUELE II P
Art. 2I membri degli Ordini, delle Corporazioni e Congregazioni religiose, Conservatorii e Ritir
Art. 3Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Sta
Art. 4I religiosi degli Ordini possidenti che all'epoca dell'attuazione di questa Legge giustifi
Art. 5Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali all'epoca della loro professione religi
Art. 6Alle monache, che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazi
Art. 7Le pensioni, di cui all'articolo 5, decorreranno dal giorno della presa di possesso dei ch
Art. 8Qualora i membri delle corporazioni soppresse conseguano qualche ufficio che porti aggravi
Art. 9Restano ferme le pensioni già definitivamente attribuite ai religiosi e alle religiose in
Art. 10Le pensioni concesse da questa e dalle precedenti Leggi di soppressione non potranno esser
Art. 11Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appar
Art. 12La presa di possesso sarà eseguita secondo le norme da stabilirsi in un regolamento approv
Art. 13I superiori ed amministratori delle Case religiose e delle Corporazioni e Congregazioni re
Art. 14Indipendentemente dalle denunzie indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati d
Art. 15Gli incaricati della presa di possesso sono riguardati come Agenti di una pubblica Amminis
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ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 6, comma 1.
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