Art. 32
In vigore dal 23 lug 1866
I beni immobili che gli enti morali riconosciuti dalla presente Legge potranno acquistare, secondo le norme della Legge 5 giugno 1850, n° 1037, o per esazione di crediti nei casi di espropriazione forzata, e quelli che cessassero di essere destinati a taluno degli usi contemplati nell', saranno convertiti in rendita pubblica a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-32