Art. 18
In vigore dal 23 lug 1866
Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione:
1° Gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano;
2° Gli episcopii, i fabbricati dei seminari e gli edifizi inservienti ad abitazione degli investiti degli enti morali, cogli orti, giardini e cortili annessi, e gli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose, finché duri l'uso temporaneo a queste concesso;
3° I fabbricati dei conventi soppressi, pei quali è provvisto cogli ;
4° I beni delle cappellanie laicali e dei benefizi di patronato laicale o misto;
5° I mobili e gli effetti necessari all'uso personale di ciascun membro delle Corporazioni soppresse;
6° I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue, arredi sacri che si troveranno negli edifizi appartenenti alle Corporazioni religiose soppresse, per la cui destinazione si provvede coll';
7° Gli edifizi colle loro adiacenze e coi mobili, dei quali è parola nell'.
Nondimeno gli Agenti della pubblica Amministrazione prenderanno possesso, nel termine assegnato dall', anche degli edifizi inservienti ad abitazione delle religiose e dei beni indicati ai numeri 3, 6 e 7 del presente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-18