Art. 23
In vigore dal 14 dic 1866
I diritti di devoluzione o di riversibilità riservati da questa o dalle precedenti Leggi di soppressione, e quelli che siansi già verificati per cause diverse dalla presente Legge, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente Legge.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 4 novembre 1866, n. 3346 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 6, 13, 19, 20, 23 della Legge 7 luglio 1866, n° 3036, sulla soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose, comincieranno a decorrere dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del presente Decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-23