Art. 19

In vigore dal 14 dic 1866
Ai Comuni, nei quali esistono le Case religiose soppresse, saranno devoluti tutti o quella parte dei beni mobili esistenti al tempo della consegna e tutta o parte della rendita pubblica iscritta a norma del precedente e corrispondente ai beni che, pei titoli legittimi, si trovino destinati alla cura degli infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria. Per ottenere siffatta devoluzione i Comuni dovranno farne domanda entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente Legge e conservare la destinazione dei beni, o sostituirvene altra equivalente con approvazione governativa, sotto pena di decadenza a favore del fondo del culto; assumendo inoltre gli obblighi inerenti ai beni stessi ed il pagamento al fondo per il culto delle pensioni dovute ai membri delle Case o degli Stabilimenti soppressi in proporzione dei beni che loro pervengono.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 4 novembre 1866, n. 3346 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 6, 13, 19, 20, 23 della Legge 7 luglio 1866, n° 3036, sulla soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose, comincieranno a decorrere dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del presente Decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-19

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