Art. 26

In vigore dal 23 lug 1866
Il fondo anzidetto sarà amministrato, sotto la dipendenza del Ministro di grazia e giustizia, da un Direttore assistito da un Consiglio d'amministrazione, nominati tutti per Decreto Reale. Una Commissione di vigilanza composta di tre Senatori e di tre Deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del Ministro dei culti, dal Re, che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti il fondo per il culto e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento. A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio preventivo, i resoconti annuali dell'amministrazione del fondo pel culto, lo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o cessate nel corso dell'anno, e un notamento degli edifizi e delle rendite pubbliche, che saranno passati ai Comuni, alle Provincie od agli altri aventi diritto da questa Legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-26

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Art. 26 Per la soppressione delle Corporazioni religiose. — Testo vigente | Portale Normativo