Art. 20

In vigore dal 14 dic 1866
I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti Leggi, quando sieno sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai Comuni ed alle Provincie, purchè ne sia fatta dimanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa Legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei Comuni e delle Provincie. Per le case destinate all'abitazione delle religiose secondo il disposto dell', il termine per fare la domanda decorrerà dal giorno in cui le case saranno rimaste sgombre. Tale concessione non avrà luogo per quei fabbricati che al giorno della pubblicazione di questa Legge si trovassero occupati dallo Stato per pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati. Da questa concessione saranno sempre escluse quelle parti dei fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita. Potranno nondimeno i Comuni e le Provincie ottenere la concessione delle parti suddette qualora assumano l'obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 p. %.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 4 novembre 1866, n. 3346 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 6, 13, 19, 20, 23 della Legge 7 luglio 1866, n° 3036, sulla soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose, comincieranno a decorrere dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del presente Decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-20

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