Art. 25
In vigore dal 23 lug 1866
Il fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni, che gli sono attribuiti da questa Legge, e dalla rendita e dai beni in virtù di Leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizio o spese di culto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-25