Art. 21
In vigore dal 23 lug 1866
Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni gli edifizi monastici destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e già concessi in esecuzione delle Leggi anteriori di soppressione.
Dal primo gennaio 1867 in poi non decorrerà ulteriore canone od affitto annuo che per dette concessioni si fosse stipulato, salvo gli altri obblighi assunti in occasione della concessione o inerenti agli edifizi concessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-21