Art. 17

In vigore dal 23 lug 1866
Non saranno mantenuti gli affitti dei beni immobili devoluti al Demanio giusta l', se sieno stati fatti in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un quarto a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti. Non potrà essere opposto il pagamento di fitti anticipati, salvo che sia stato fatto in conformità della consuetudine locale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-17

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Art. 17 Per la soppressione delle Corporazioni religiose. — Testo vigente | Portale Normativo