Art. 16

In vigore dal 23 lug 1866
Sorgendo contestazioni sulla applicazione della legge presente o delle leggi precedenti a qualche corpo od ente morale, o sulla devoluzione o divisione dei beni, il possesso di questi sarà sempre dato al Demanio fino a che non sia provveduto altrimenti, secondo i casi particolari, o dal Governo o dai Tribunali competenti. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/07/1866, n. 189 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-16

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Art. 16 Per la soppressione delle Corporazioni religiose. — Testo vigente | Portale Normativo