Art. 15

In vigore dal 23 lug 1866
Gli incaricati della presa di possesso sono riguardati come Agenti di una pubblica Amministrazione. L'attacco, la resistenza, gli oltraggi e le violenze usate contro di essi saranno puniti secondo i casi e nei termini delle Leggi penali vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo