Art. 15
In vigore dal 23 lug 1866
Gli incaricati della presa di possesso sono riguardati come Agenti di una pubblica Amministrazione. L'attacco, la resistenza, gli oltraggi e le violenze usate contro di essi saranno puniti secondo i casi e nei termini delle Leggi penali vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-15