Art. 14
In vigore dal 23 lug 1866
Indipendentemente dalle denunzie indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati dell'esecuzione della Legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti agli enti morali contemplati nella medesima, e dove non si potesse avere l'intervento del rappresentante dell'ente morale, vi sarà sostituito l'intervento del pretore o di un suo delegato, e, in mancanza del medesimo, del sindaco o suo delegato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-14