Art. 9

In vigore dal 23 lug 1866
Restano ferme le pensioni già definitivamente attribuite ai religiosi e alle religiose in esecuzione delle Leggi di soppressione emanate in alcune provincie del Regno: quelle non assegnate definitivamente saranno regolate dalle Leggi anteriori. Tuttavia i membri di Case religiose già soppresse, quando la loro pensione raggiunga il massimo stabilito da questa Legge, non avranno diritto agli aumenti concessi dalle Leggi anteriori, ogniqualvolta il caso che dà luogo all'aumento si verifichi sotto l'impero della Legge presente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-9

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