Art. 6
In vigore dal 14 dic 1866
Alle monache, che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazione di questa Legge, è fatta facoltà di continuare a vivere nella casa od in una parte della medesima che verrà loro assegnata dal Governo.
Non di meno, quando siano ridotte al numero di sei, potranno venire concentrate in altra casa.
Potrà anche il Governo per esigenze di ordine o di servizio pubblico operare in ogni tempo con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto concentramento.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 4 novembre 1866, n. 3346 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 6, 13, 19, 20, 23 della Legge 7 luglio 1866, n° 3036, sulla soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose, comincieranno a decorrere dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del presente Decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-6