Art. 1
In vigore dal 23 lug 1866
EUGENIO
PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la Legge del 28 giugno 1866, n° 2987, colla quale il Governo del Re ebbe facoltà di pubblicare ed eseguire come Legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle Corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatorii e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.
Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle Corporazioni, alle Congregazioni ed ai Conservatorii e Ritiri anzidetti sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-1