Art. 2
In vigore dal 23 lug 1866
I membri degli Ordini, delle Corporazioni e Congregazioni religiose, Conservatorii e Ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente Legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-2