Art. 5
In vigore dal 10 lug 1873
Alle monache contemplate nell', le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portato una dote al Monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro età a norma della tabella A unita alla presente Legge e vista d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli predetto.
Alle monache, che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864, sarà restituita la dote, quando sia stata incorporata nel patrimonio della Casa.
Note all'articolo
- La L. 19 giugno 1873, n. 1402 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Negli articoli 3, 5 e 29 della Legge del 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della Legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 e' sostituita quella della presentazione di questa Legge al Parlamento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-5