Art. 7

In vigore dal 14 dic 1866
Le pensioni, di cui all', decorreranno dal giorno della presa di possesso dei chiostri, la quale non potrà essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866. Qualora la rendita del fondo per il conto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell', l'amministrazione del fondo per il culto è autorizzata, per la somma deficiente, a contrarre un prestito da rimborsarsi con gli avanzi che si verranno d'anno in anno verificando.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 4 novembre 1866, n. 3346 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine dell'articolo 7 della prementovata Legge pel compimento della presa di possesso dei chiostri nelle Provincie venete scadra' a tutto marzo 1867".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-7

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