Art. 8

In vigore dal 23 lug 1866
Qualora i membri delle corporazioni soppresse conseguano qualche ufficio che porti aggravio sul bilancio dei comuni, delle provincie, dello Stato o del fondo per il culto, o i religiosi ottengano un beneficio od un assegno per l'esercizio di culto, la pensione sarà diminuita, di una somma uguale alla metà dell'assegnamento nuovo, durante l'ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo