Art. 3
In vigore dal 10 lug 1873
Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa Legge, appartengono a Case religiose esistenti nel Regno, è concesso un annuo assegnamento:
1° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini possidenti, di
lire 600, se nel giorno della pubblicazione della presente Legge hanno 60 anni compiti,
lire 480 se hanno da 40 a 60 anni,
lire 360, se hanno meno di 40 anni;
2° Pei laici e converse di Ordini possidenti, di
lire 300 da 60 anni in su,
lire 240 da 40 ai 60 anni,
lire 200, se hanno meno di 40 anni;
3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di Ordini mendicanti, di
lire 250;
4° Pei laici e converse di Ordini mendicanti, di
lire 144 dall'età dei 60 anni in su,
lire 96 se hanno meno di 60 anni.
Ai religiosi e alle religiose, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e continuano ad appartenere a Case religiose esistenti nel Regno, è concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'Ordine.
Agli inservienti e alle inservienti addetti da un decennio ad un Convento esistente nel Regno sarà accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di lire 50.
Note all'articolo
- La L. 19 giugno 1873, n. 1402 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Negli articoli 3, 5 e 29 della Legge del 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della Legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 e' sostituita quella della presentazione di questa Legge al Parlamento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-3