Art. 4
In vigore dal 23 lug 1866
I religiosi degli Ordini possidenti che all'epoca dell'attuazione di questa Legge giustificassero di essere colpiti da grave ed insanabile infermità, che impedisca loro ogni occupazione, avranno diritto al massimo della pensione stabilita a seconda delle distinzioni fatte nei numeri 1 e 2 del precedente articolo.
Quelli degli Ordini mendicanti nelle stesse circostanze avranno diritto ad una pensione annua di lire 400.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/07/1866, n. 189 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-4