Art. 10

In vigore dal 23 lug 1866
Le pensioni concesse da questa e dalle precedenti Leggi di soppressione non potranno essere riscosse da coloro che dimorano fuori il territorio dello Stato senza l'assentimento del Governo. Le rate scadute durante la dimora all'estero si devolveranno al fondo per il culto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo