Art. 13

In vigore dal 25 gen 1867
I superiori ed amministratori delle Case religiose e delle Corporazioni e Congregazioni regolari e secolari e dei Conservatorii e Ritiri e gli investiti ed amministratori degli altri enti morali dovranno denunziare al Delegato alla presa di possesso, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente Legge, la esistenza dell'ente e dei membri che a questo appartengono al momento della soppressione, indicando la data della professione e dell'assunzione in servizio e la età di ciascun membro, e dovranno notificare tutti i beni stabili e mobili e tutti i crediti e debiti ad esso spettanti. Dovranno altresì intervenire agli atti d'inventario e presentare tutti gli altri documenti, che saranno richiesti dagli agenti incaricati della esecuzione della presente Legge. Il rifiuto, il ritardo all'osservanza di questi obblighi, l'alteramento e la falsità delle indicazioni richieste, il trafugamento, la sottrazione o l'occultamento di qualunque oggetto o documento spettante alle Case religiose, Congregazioni od agli enti morali suindicati, sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1000, a carico dei contravventori e dei complici, e colla perdita dell'assegnamento, della pensione, dell'usufrutto o della porzione di proprietà, che potesse spettare al contravventore medesimo, oltre alle altre pene stabilite dalle vigenti Leggi.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 4 novembre 1866, n. 3346 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 6, 13, 19, 20, 23 della Legge 7 luglio 1866, n° 3036, sulla soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose, comincieranno a decorrere dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del presente Decreto".
  • Il Regio Decreto 20 dicembre 1866, n. 3427 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono condonate le multe incorse dai rispettivi Superiori, Investiti ed Amministratori per trasgressione al disposto dell'art. 13 della Legge e dell'art. 54 del Regolamento citati di sopra, in quanto alle denunzie ivi prescritte della esistenza degli Enti morali soppressi e dei Membri ad essi appartenenti, nonche' dei beni, crediti e debiti tanto dei detti Enti soppressi, quanto di quelli conservati e soggetti alla quota di concorso, purche' dentro venti giorni dalla pubblicazione del presente Decreto i mentovati Superiori, Investiti ed Amministratori presentino all'Autorita' competente le denunzie suddette, o completino quelle gia' presentate".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo