Art. 22
In vigore dal 23 lug 1866
La rendita inscritta sul Gran Libro in corrispondenza ai beni delle Corporazioni soppresse in forza di questa Legge, che, dato il caso di soppressione, siano soggetti per espressa condizione, a riversibilità in favore dei privati, o a devoluzione in favore dei Comuni od altri enti morali che non siano ecclesiastici, sarà consegnata agli aventi diritto, ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale dè pesi, oneri e passività di ogni specie, cui i beni erano soggetti, e delle pensioni vitalizie ai membri delle Corporazioni religiose.
A misura che cesseranno le pensioni anzidette sarà gradatamente aumentata di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli aventi diritto, a cui favore si effettua la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione della rendita che loro perviene, capitalizzata alla ragione del cento per cinque.
In nessun caso potrà la riversibilità o devoluzione aver luogo pei beni, i quali sono devoluti ai Comuni pel disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-22