Art. 24
In vigore dal 23 lug 1866
I libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti, gli oggetti d'arte o preziosi per antichità che si troveranno negli edifici appartenenti alle Case religiose e agli altri enti morali colpiti da questa o da precedenti Leggi di soppressione, si devolveranno a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettive Provincie, mediante decreto del Ministro dei culti, previi gli accordi col Ministro della pubblica istruzione.
I quadri, le statue, gli arredi e mobili inservienti al culto saranno conservati all'uso delle chiese ove si trovano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-24