Art. 29
In vigore dal 10 lug 1873
Non saranno riconosciuti i debiti, gli oneri e qualsiasi altra passività, se non siano stati contratti secondo le Leggi ed i Regolamenti vigenti in ciascun luogo e per ciascun corpo od ente morale soppresso, e se i relativi titoli non abbiano acquistato data certa prima del 18 gennaio 1864, a meno che non fosse provato che le somme mutuate vennero rivolte a vantaggio del patrimonio della Corporazione soppressa.
Si eccettuano i debiti per somministrazioni dell'ultimo anno, in quanto siano verisimili e corrispondenti ai bisogni o all'annua rendita di ciascun corpo od ente morale, e risultino o dai registri del corpo od ente morale medesimo, o dai libri dei negozianti o somministratori.
Questi ultimi debiti dovranno essere denunziati all'Autorità delegata per la presa di possesso dei beni entro sei mesi dalla pubblicazione di questa Legge, altrimenti rimarranno estinti.
Note all'articolo
- La L. 19 giugno 1873, n. 1402 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Negli articoli 3, 5 e 29 della Legge del 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della Legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 e' sostituita quella della presentazione di questa Legge al Parlamento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-29