Art. 27

In vigore dal 23 lug 1866
L'amministrazione del fondo per il culto dovrà sorvegliare alla presa di possesso, e provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e degli assegnamenti concessi colla Legge presente ed al riparto ed alla consegna della rendita e dei beni, alla conservazione e restituzione dei mobili ed immobili, il cui usufrutto è concesso agli odierni investiti di enti morali soppressi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-27

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