Art. 31

In vigore dal 23 giu 1929
Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del fondo pel culto nelle proporzioni seguenti: 1° Benefizi parrocchiali, sovra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 2,000, in ragione del 5 per cento fino alle lire 5,000; in ragione del 12 per cento dalle lire 5,000 fino a lire 10,000, ed in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore; 2° Seminari e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000 in ragione del 10 per cento; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore; 3° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10,000; in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 20,000; in ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le lire 30,000; e del totale eccedente le lire 60,000; 4° Abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti, sopra il reddito netto, di qualunque specie o provenienza, eccedente le lire 1,000, nella proporzione indicata al n° 1° di questo articolo. Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle Leggi e dei Regolamenti relativi alla tassa di manomorta. Oltre le deduzioni ivi determinate, non se ne ammetterà altra che quella della tassa di manomorta.

Note all'articolo

  • La L. 27 maggio 1929, n. 810 ha disposto (con l'art. 29, comma 2, lettera h) del Concordato) che "E' abolita [...] la quota di concorso di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 [...] rimanendo esclusa anche per l'avvenire l'istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa".
  • La L. 27 maggio 1929, n. 848 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La quota di concorso, di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 20 della legge 15 agosto 1867, numero 3848, e' abolita a datare dal 1° luglio 1929".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-31

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Art. 31 Per la soppressione delle Corporazioni religiose. — Testo vigente | Portale Normativo